Con l’entrata in vigore del decreto legislativo italiano del 15 settembre sulla trasmissione della Direttiva Europea (2018/957), le norme per l’editoria transnazionale hanno subito significative modifiche rispetto al precedente decreto legislativo del 2016.
L’adeguamento della legislazione nazionale alla legislazione europea mira a ridurre il dumping sociale e le retribuzioni, nonché a promuovere la parità di trattamento tra i lavoratori assunti e i dipendenti dell’azienda presso la quale viene effettuato l’invio. Con il relativo decreto sono stati prorogati ed ampliati gli obblighi delle società in materia di salario, indennità e condizioni di residenza dei lavoratori incaricati, che, ancor più di prima, equivalgono ai dipendenti dell’azienda.
Al di là della disciplina delle nuove condizioni di lavoro e di impiego degli stessi lavoratori incaricati, tra le principali novità del D.lgs. 122/2020, sono stati inclusi anche altri aspetti, come l’estensione dei beneficiari della legislazione e delle garanzie per i dipendenti, la modifica del periodo massimo di distacco transnazionale e il rafforzamento della cooperazione amministrativa tra le istituzioni.
Estensione del quadro normativo
In accordo con la normativa precedente, le regole per l’assunzione transnazionale erano già applicate alle agenzie di lavoro interinale (ATI) stabilite in un altro Stato membro che inviavano lavoratori presso un’impresa dipendente in Italia. Tuttavia, un fenomeno si è diffuso tra le varie aziende datrici di lavoro: i lavoratori, che venivano forniti ad un’azienda utilizzatrice da ATI, venivano inviati dalla stessa azienda sul territorio di un altro Stato membro. L’Unione Europea ha quindi ritenuto opportuno, attraverso la Direttiva Europea 2018/957, fornire indicazioni agli stati membri affinché la protezione dei lavoratori sia sempre garantita in tali casi.
Il nuovo decreto legislativo n. 122/2020 (comma 2 bis) Pertanto all’art. 1 si applica anche il regime regolamentare dell’editoria transnazionale “Per le agenzie di lavoro interinale stabilite in uno Stato membro, diverso dall’Italia, che inviano a un’impresa dipendente con sede nello stesso Stato membro o in un altro Stato membro, uno o più lavoratori inviati da quest’ultima azienda – nell’ambito di una sentenza transnazionale di servizi, diverso dal lavoratore interinale – in un’unità di produzione propria o in un’altra azienda (anch’essa appartenente allo stesso gruppo) con sede in Italia. In queste circostanze i lavoratori si considereranno inviati in Italia da ATI con cui sussiste il rapporto di lavoro.
In aggiunta a quanto sopra, lo stesso 2-bis comma dell’art. 1 del relativo decreto prevede altresì che si applichi anche la norma citata “Alle agenzie di lavoro interinale stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia, che inviano ad un’impresa dipendente la cui sede o unità produttiva si trova in Italia, vengono inviati uno o più lavoratori di quest’ultima azienda – nell’ambito di una disposizione transnazionale di servizi, diversi dal collocamento temporaneo – nei territori di un altro Stato membro e non in quello in cui ha sede l’Agenzia temporanea “.
Anche in tali casi i dipendenti saranno considerati in prestito all’Italia da ATI con cui sussiste il rapporto di lavoro. Il legislatore ha deciso di applicare la stessa tutela indicata nel precedente decreto legislativo del 2016 ai lavoratori riforniti da ATI (con sede in uno Stato membro diverso dall’Italia) per un’azienda utilizzatrice, con sede legale azienda o unità produttiva in Italia, ma inviato successivamente da detta società nel territorio di un altro Stato membro (diverso da quello in cui si trova la sede legale di ATI).
Estensione delle garanzie ai lavoratori designati
Il recente decreto legislativo ha inoltre esteso le garanzie per i lavoratori incaricati che svolgono lavori di natura secondaria, condizioni di lavoro e occupazioni analoghe, seppur più adeguate, a quelle previste in Italia, attraverso disposizioni legislative e contratti collettivi. In particolare, ha ampliato le garanzie salariali per i dipendenti, introducendo una garanzia relativa alle condizioni di residenza (nei casi in cui il datore di lavoro fornisce alloggio ai lavoratori espulsi dal luogo di lavoro abituale) e indennità o indennità per coprire le spese di viaggio, pasti e soggiorno dei lavoratori fuori sede per soddisfare le esigenze di servizio. Si specifica ulteriormente che “In questa ipotesi rientrano le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori inviati nel territorio italiano, sia nei casi in cui devono recarsi presso il luogo di lavoro abituale, sia nei casi in cui vengono temporaneamente trasferiti in un luogo di lavoro diverso da al solito, in Italia o fuori “.
Il periodo massimo di un distacco transnazionale
Il terzo aspetto essenziale della modifica della normativa sulle nomine transfrontaliere in Italia è l’introduzione della “pubblicazione a lungo termine”, contenuta nel nuovo articolo 4bis del decreto legislativo.
In base al principio che la trasmissione è di natura temporanea e che è quindi necessario garantire una maggiore tutela al lavoratore inviato dopo un certo periodo di tempo, le nuove normative europee e la corrispondente normativa di attuazione hanno ridotto la durata massima del prestito da 24 a 12 mesi , prorogabile fino a 18 mesi con giustificato preavviso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Trascorso tale periodo, infatti, al lavoratore designato si applicheranno tutte le condizioni di lavoro e di impiego previste in Italia da disposizioni legislative e contratti collettivi. Ad eccezione di quelli relativi a licenziamento e dimissioni. Condizioni di assicurazione complementare di non concorrenza nel settore.
Inoltre, per garantire sempre un’adeguata durata del dispiegamento ed evitare l’implementazione di soluzioni evasive alle norme, il testo specifica che in caso di sostituzione di uno o più lavoratori specifici, il periodo di 12 (o 18) mesi sarà determinato dalla somma di tutti i periodi di lavoro svolti da ciascun lavoratore, in Frame la stessa trasmissione.
Rafforzare la cooperazione amministrativa tra le istituzioni nazionali
Infine, per contrastare meglio il reclutamento illegale di lavoratori, è previsto un ulteriore rafforzamento del sistema di cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali di controllo (Paragrafo 9 bis Articolo 8). Inoltre, sono previsti specifici obblighi di informazione per le aziende in caso di espulsione transnazionale temporanea, la cui violazione è punibile con sanzioni amministrative.
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